Autocertificazione - Stato Civile

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Descrizione

Che cos'è l'autocertificazione
Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste sui propri stati e requisiti personali, apposite DICHIARAZIONI FIRMATE DALL'INTERESSATO. La firma non deve essere autenticata. L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.
La Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di accettarla, riservandosi la passibilità di controllo e di verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'Autorità Giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.

Chi deve accettare l'autocertificazione?
Le Amministrazioni Pubbliche.
I Servizi pubblici e cioè le aziende che hanno in concessione servizi come trasporti, erogazione di energia, servizio postale, reti telefoniche (Enel, Poste, Rai, Ferrovie dello Stato, Telecom, Autostrade sono tenuti ad accettare l'autocertificazione)
Privati: è possibile presentare autocertificazione a privati che decideranno in tutta libertà se accettarla o meno, cioè è una loro facoltà.
I Tribunali non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione.

Chi può fare l'autocertificazione?
Cittadini italiani, Cittadini dell'Unione Europea, Cittadini di paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.

Come funziona?
È possibile avvalersi dell'autocertificazione direttamente agli sportelli degli Uffici Pubblici che metteranno a disposizione il relativo modulo.
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, occorre l'autentica della sottoscrizione (firma) solo quando non sia contestuale ad una istanza. L'autentica della sottoscrizione avviene previa identificazione del dichiarante da parte del Pubblico ufficiale autenticante. L'accertamento dell'identità del dichiarante può avvenire in uno dei seguenti modi:
- conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale;
- esibizione di un documento valido di identità personale, munito di fotografia e rilasciato da una pubblica amministrazione.

Cosa fare se non viene accettata?
Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non accetta l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i requisiti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà in primo luogo,accertare: chi e' il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica, il numero di protocollo della stessa ed il tipo di procedimento attribuito, le ragioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Così come la Pubblica Amministrazione conosce chi è il proprio interlocutore, IL CITTADINO HA altrettanto il DIRITTO DI SAPERE chi segue il procedimento che lo riguarda e come risalire agli atti relativi.
Ottenuti i dati il cittadino dovrà richiedere per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà segnalando anche per conoscenza, gli estremi dalla pratica alla Prefettura del luogo in cui e' stata rifiutata l'autocertificazione ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione Pubblica - ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie l'atto e non risponde per esporre le ragioni del ritardo o rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni dalla reclusione fino ad un anno o della sanzione. Il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta. La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono necessarie querele, istanze o quant'altro. Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni di denunciare semplicemente l'omissione di atti d'ufficio.

Sottoscrizione, autentica e bollo
Con l'emanazione del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, l'obbligo dell'autenticazione della firma rimane solo per la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà quando la stessa non è contenuta in un'istanza. Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) è sufficiente la sottoscrizione dell'interessato.
L'autenticità della firma delle dichiarazione sostitutive dell'atto di notorietà può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali, funzionari incaricati dai sindaci, anche in un comune diverso da quello di residenza; nonché dal funzionario competente a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi.
Nessuna imposta di bollo deve essere peraltro corrisposta dal cittadino quando comprova che l'uso dell'atto è esente per legge dall'imposta.

Dichiarazioni non veritiere
Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere! L'amministrazione pubblica può provvedere d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino. É evidente che le norme, semplificando l'azione amministrativa, vogliano anche creare fra Pubblica Amministrazione ed cittadino rapporti di fiduciosa collaborazione.
Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è d'altra parte punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali in materia.

Si possono autocertificare
Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
- La data ed il luogo di nascita
- La residenza
- La cittadinanza
- Il godimento dei diritti politici
- Lo stato civile (celibe,nubile,coniugato,vedovo/a, divorziato);
- Lo stato di famiglia;
- L'esistenza in vita;
- La nascita di un figlio;
- Il decesso del coniuge,dell'ascendente o del discendente;
- La posizione agli effetti degli obblighi militari;
- L'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
- Titolo di studio o qualifica professionale posseduta,esami sostenuti,titolo di specializzazione o di abilitazione,di formazione,di aggiornamento o qualifica tecnica;
- Situazione reddituale od economica,anche ai fini della concessione di benefici o vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto;
- possesso e numero del codice fiscale,della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente l'interessato;
- Stato di disoccupazione,qualità di pensionato e categoria di pensione,qualità di studente o di casalinga;
- Qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche,di tutore,di curatore e simili;
- Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali o di qualsiasi tipo;
- Tutte le posizioni relativi all'adempimento di obblighi militari;
- Di non avere riportato condanne penali;
- Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile;

Detto elenco è esaustivo, chiuso, per cui non appare corretto aggiungere altre dichiarazioni non ricomprese nella lista. Certo, si potrà aggiungere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, una dichiarazione di conoscenza aggiuntiva, come previsto dal successivo art. 47.
Peraltro non risulta nessun divieto e produrre un documento contestuale, che comprenda tanto un'autocertificazione quanto una dichiarazione sostitutiva in un unico documento. Il fatto che il Legislatore specifichi che dette dichiarazioni possono essere contestuali all'istanza, può essere inteso tanto nel senso che può essere preparata sul momento, quanto, soprattutto, che un'istanza del tipo ''il sottoscritto, nato a.., residente in... chiede …'' già costituisce implicita autocertificazione di nascita e residenza.

Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione di firma.


Con dichiarazioni sostitutiva dell'atto di notorietà
Tutti gli stati, fatti e qualità personali non autocertificabili (non compresi nella precedente lettera A) possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi, la situazione di famiglia originaria, la proprietà di un immobile, ecc. La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione all'amministrazione competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica non autenticata dei certificati di cui egli sia già in possesso. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quanto siano contestuali ad un'istanza.
In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
a) unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica);
b) firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta).

Requisiti:
Posson avvalersi dell'autocertificazione i Cittadini italiani, Cittadini dell’Unione Europea, Cittadini di paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.

Costi:
Non ci sono costi


Normativa
DPR 28.12.2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Circolare MI.A.C.E.L. n. 15/92 del 12.8.1992. Rilascio certificati anagrafici.
DPR 26.10.1972, n. 642. Disciplina dell'imposta di bollo .
Direttiva n.14/ 2011 - Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183

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Pagina aggiornata il 05/12/2023